Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
1. È istituito un sistema informativo automatizzato comune a fini doganali (in seguito denominato «Sistema informativo doganale» o «il sistema»).
2. Il sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo la presente decisione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
Storico versioni
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