Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il sistema informativo doganale consiste in una banca dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all’, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti: a) merci; b) mezzi di trasporto; c) imprese; d) persone; e) tendenze in materia di frode; f) disponibilità di competenze professionali; g) articoli bloccati, sequestrati o confiscati; h) denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato. 2.   La Commissione provvede alla gestione tecnica dell’infrastruttura del sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d’applicazione adottate dal Consiglio. La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all’. 3.   La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo