Art. 27

In vigore dal 30 nov 2009
1.   È istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il comitato delibera all’unanimità nel caso del paragrafo 2, lettera a) e a maggioranza dei due terzi nel caso del paragrafo 2, lettera b). Esso adotta il suo regolamento interno all’unanimità. 2.   Il comitato è responsabile: a) dell’attuazione e della corretta applicazione della presente decisione, fatti salvi i poteri delle autorità di cui all’, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1; b) del corretto funzionamento del sistema informativo doganale sul piano tecnico e operativo. Esso prende tutte le iniziative necessarie per garantire che le misure di cui agli siano correttamente attuate in relazione al sistema informativo doganale. Ai fini del presente paragrafo, il comitato può avere accesso diretto ai dati del sistema informativo doganale e utilizzarli direttamente. 3.   Il comitato deve riferire annualmente al Consiglio, ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, in merito all’ efficacia e al buon funzionamento del sistema informativo doganale formulando, all’occorrenza, raccomandazioni. La relazione è inviata per informazione al Parlamento europeo. 4.   La Commissione prende parte ai lavori del comitato.
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