Art. 25

In vigore dal 30 nov 2009
1.   È istituita un’autorità comune di controllo. Essa è composta di due rappresentanti delle rispettive autorità nazionali indipendenti di controllo di ciascuno Stato membro. 2.   L’autorità comune di controllo sorveglia e garantisce l’applicazione delle disposizioni della presente decisione e della decisione quadro 2008/977/GAI per quanto riguarda la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali attraverso il sistema informativo doganale. 3.   A tal fine, all’autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all’applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all’esercizio dei diritti di accesso al sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi. 4.   Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, l’autorità comune di controllo ha accesso al sistema informativo doganale. 5.   Le relazioni elaborate dall’autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Art. 25 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo