Art. 23
In vigore dal 30 nov 2009
1. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l’autorità competente a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, se del caso, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del sistema informativo doganale che lo riguardano, al fine di:
a)
far rettificare o cancellare dati personali di fatto inesatti;
b)
far rettificare o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione;
c)
ottenere l’accesso ai dati personali;
d)
far bloccare i dati personali;
e)
ottenere un indennizzo a norma dell’, paragrafo 2.
2. Fatto salvo l’, gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un’altra autorità competente, in merito alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo.
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