Art. 31

In vigore dal 30 nov 2009
1.   I costi relativi all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica centrale (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, e ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione, che sono indissociabili dal funzionamento del sistema informativo doganale ai fini dell’applicazione delle normative doganale e agricola comunitarie, nonché alla utilizzazione del sistema informativo doganale da parte degli Stati membri nel proprio territorio, incluse le spese di comunicazione, sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee. 2.   I costi relativi alla manutenzione delle postazioni di lavoro/terminali nazionali dovuti all’attuazione della presente decisione sono a carico degli Stati membri.
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Art. 31 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo