Art. 29
In vigore dal 30 nov 2009
L’amministrazione doganale competente di cui all’, paragrafo 1, è responsabile delle misure di sicurezza di cui all’, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all’, paragrafi 1 e 2 e all’ e, peraltro, della corretta attuazione della presente decisione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle procedure di tale Stato membro.
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