Art. 14
In vigore dal 30 nov 2009
1. I dati inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti.
2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatti salvi gli , qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del sistema informativo doganale il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Il sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.
4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo continuano ad essere conservati per un anno nel sistema informativo doganale, ma, fatti salvi gli , ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all’ o le autorità di controllo di cui all’ e all’, paragrafo 1. Durante detto periodo essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati devono essere cancellati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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