Art. 16

In vigore dal 30 nov 2009
1.   I dati dei fascicoli d’indagine saranno introdotti nell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali soltanto ai fini di cui all’, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti: a) la persona o l’impresa che è o è stata oggetto di un fascicolo d’indagine istruito da un’autorità competente di uno Stato membro, e che: i) a norma delle leggi nazionali dello Stato membro interessato, è sospettata di commettere o di aver commesso una violazione grave delle leggi nazionali, di parteciparvi o di avervi partecipato; o ii) è stata oggetto di una constatazione di una violazione; o iii) è stata oggetto di una sanzione amministrativa o giudiziaria per una delle suddette violazioni; b) il settore oggetto del fascicolo d’indagine; c) il nome, la cittadinanza e gli estremi dell’autorità dello Stato membro responsabile del fascicolo, unitamente al numero dello stesso. I dati di cui alle lettere a), b) e c) sono introdotti in un registro di dati separatamente per ogni persona o impresa. Non sono permessi collegamenti tra registri di dati. 2.   I dati personali di cui al paragrafo 1, lettera a), si limitano soltanto ai dati seguenti: a) per le persone: cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso; b) per le imprese: ragione sociale, denominazione commerciale utilizzata, indirizzo, numero di identificazione IVA e numero di identificazione dei diritti di accisa. 3.   I dati sono introdotti per una durata limitata a norma dell’.
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Art. 16 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo