Art. 16
In vigore dal 30 nov 2009
1. I dati dei fascicoli d’indagine saranno introdotti nell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali soltanto ai fini di cui all’, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti:
a)
la persona o l’impresa che è o è stata oggetto di un fascicolo d’indagine istruito da un’autorità competente di uno Stato membro, e che:
i)
a norma delle leggi nazionali dello Stato membro interessato, è sospettata di commettere o di aver commesso una violazione grave delle leggi nazionali, di parteciparvi o di avervi partecipato; o
ii)
è stata oggetto di una constatazione di una violazione; o
iii)
è stata oggetto di una sanzione amministrativa o giudiziaria per una delle suddette violazioni;
b)
il settore oggetto del fascicolo d’indagine;
c)
il nome, la cittadinanza e gli estremi dell’autorità dello Stato membro responsabile del fascicolo, unitamente al numero dello stesso.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) sono introdotti in un registro di dati separatamente per ogni persona o impresa. Non sono permessi collegamenti tra registri di dati.
2. I dati personali di cui al paragrafo 1, lettera a), si limitano soltanto ai dati seguenti:
a)
per le persone: cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso;
b)
per le imprese: ragione sociale, denominazione commerciale utilizzata, indirizzo, numero di identificazione IVA e numero di identificazione dei diritti di accisa.
3. I dati sono introdotti per una durata limitata a norma dell’.
Storico versioni
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