Art. 17

In vigore dal 30 nov 2009
Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all’ in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali, in particolare costituisce una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica sua o di un altro Stato membro o paese terzo, o se sono in gioco altri interessi essenziali di uguale importanza, o tali registrazioni possono costituire un grave danno ai diritti delle persone o pregiudicano indagini in corso.
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Art. 17 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo