Art. 22
In vigore dal 30 nov 2009
I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o di blocco, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che attua la decisione quadro 2008/977/GAI in cui sono fatti valere. L’accesso è rifiutato nella misura in cui tale rifiuto è necessario e commisurato al fine di non pregiudicare indagini nazionali in corso, o durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. Nel valutare l’applicabilità di tale esenzione, si tiene conto dei legittimi interessi della persona in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:917:oj#art-22