Art. 22

In vigore dal 30 nov 2009
I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o di blocco, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che attua la decisione quadro 2008/977/GAI in cui sono fatti valere. L’accesso è rifiutato nella misura in cui tale rifiuto è necessario e commisurato al fine di non pregiudicare indagini nazionali in corso, o durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. Nel valutare l’applicabilità di tale esenzione, si tiene conto dei legittimi interessi della persona in questione.
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Art. 22 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo