Art. 26
In vigore dal 30 nov 2009
1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla le attività della Commissione per quanto concerne il sistema informativo doganale. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
2. L’autorità nazionale di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del sistema informativo doganale, anche attraverso l’emissione di raccomandazioni pertinenti.
3. L’autorità nazionale di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno una volta l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
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