Art. 28

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono adottate: a) dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati membri, e da Europol e Eurojust; b) dal comitato di cui all’ per quanto riguarda il sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del sistema informativo doganale ed utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   In particolare, le autorità competenti, Europol, Eurojust ed il comitato di cui all’ adottano misure intese a: a) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l’elaborazione dei dati; b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate; c) impedire l’inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata; d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati; e) garantire, per quanto riguarda l’utilizzazione del sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza; f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione; g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel sistema informativo doganale, quando e da chi, e verificare le consultazioni; h) impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti. 3.   Il comitato di cui all’ verifica le interrogazioni del sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l’1 % di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel sistema e viene usata soltanto per lo scopo indicato da detto comitato e dalle autorità di controllo di cui agli ed è cancellata dopo sei mesi.
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Art. 28 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo