Art. 30

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati da esso inseriti nel sistema informativo doganale ai sensi dell’, dell’, paragrafo 1, e dell’ della decisione quadro 2008/977/GAI siano esatti, aggiornati, completi, affidabili e siano stati inseriti legalmente. 2.   Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all’uso del sistema informativo doganale. Ciò vale anche per i danni causati da uno Stato membro che ha inserito dati inesatti o ha inserito o conservato dati illegalmente. 3.   Se uno Stato membro ricevente paga un risarcimento per i danni causati dall’uso di dati inesatti inseriti nel sistema informativo doganale da un altro Stato membro, quest’ultimo rimborsa allo Stato membro ricevente la somma versata a titolo di risarcimento, tenendo conto degli eventuali errori commessi dallo Stato membro ricevente. 4.   Europol ed Eurojust sono responsabili conformemente agli atti che li hanno costituiti.
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Art. 30 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo