Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da inserire nel sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie di cui all’, paragrafo 1, per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del sistema. Nella categoria di cui all’, paragrafo 1, lettera e), non devono figurare in nessun caso dati personali. 2.   Nell’ambito delle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), le informazioni personali inserite nel sistema sono limitate alle informazioni seguenti: a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) numero, luogo e data di rilascio dei documenti d’identità (passaporti, carte d’identità, patenti di guida); f) indirizzo; g) segni particolari oggettivi e permanenti; h) motivo dell’inserimento dei dati; i) azione proposta; j) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità; k) numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto. 3.   Nell’ambito della categoria di cui all’, paragrafo 1, lettera f), le informazioni personali inserite nel sistema sono limitate ai cognomi e nomi degli esperti. 4.   Nell’ambito delle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettere g) e h), le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti: a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) indirizzo. 5.   Non sono comunque inseriti nel sistema informativo doganale i dati personali elencati nell’ della decisione quadro 2008/977/GAI.
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