Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
1.   I dati relativi alle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a g), sono inseriti nel sistema informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi strategica o operativa. I dati della categoria di cui all’, paragrafo 1, lettera h) sono inseriti nel sistema informativo doganale soltanto a fini di analisi strategica o operativa. 2.   Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell’ambito delle categorie di cui all’, paragrafo 1 possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi sostanziali, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.
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