Art. 13
In vigore dal 30 nov 2009
1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, rettificare o cancellare i dati che ha inserito nel sistema informativo doganale.
2. Qualora uno Stato membro che ha fornito i dati rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente decisione, esso modifica, completa, rettifica o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri, Europol ed Eurojust.
3. Se uno Stato membro, Europol o Eurojust dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione, esso ne informa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest’ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo rettifica o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri Stati membri, Europol ed Eurojust della rettifica o della cancellazione effettuata.
4. Uno Stato membro qualora al momento di inserire dati nel sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest’ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima segnalazione, vengono inserite nel sistema.
5. Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un’altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla rettifica o alla cancellazione di dati nel sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all’, paragrafo 1, in materia di rettifica o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:917:oj#art-13