Art. 8
Lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 10 nov 2009
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, in particolare quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.
3. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un’altra procedura sullo stesso problema.
SEZIONE II
Esecuzione
Storico versioni
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