Art. 5

Avvio della procedura di arbitrato

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’ oppure alla mediazione di cui all’, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2.   La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all’. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i diciotto mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.
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