Art. 4

Mediazione

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione. 2.   A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi quindici giorni prima della riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna delle parti affinché possa formulare osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua designazione. 3.   Il parere del mediatore, che può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’, non è vincolante. 4.   Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso. 5.   Le procedure che comportano una mediazione, in particolare il parere del mediatore, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti nell’eventuale prosieguo della procedura. 6.   Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato. 7.   La sostituzione di un mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno. CAPO III PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SEZIONE I Procedura di arbitrato
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Mediazione (Art. 4 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo