Art. 19

Elenchi degli arbitri

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi. 2.   Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo. 3.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione. Ai fini della procedura di selezione di cui all’, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» possono avvalersi di tale elenco settoriale, previo accordo di entrambe le parti.
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Elenchi degli arbitri (Art. 19 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo