Art. 21

Termini

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto. 2.   I termini menzionati nel presente protocollo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può prorogare i termini applicabili alle procedure, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.
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Termini (Art. 21 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo