Art. 20

Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. 2.   Tuttavia, la parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo o dell’accordo OMC non può avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Una parte, inoltre, non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dall’accordo di associazione e dall’accordo OMC. In un simile caso, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie, la parte non può presentare una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell’altro accordo presso l’altra sede, a meno che la sede scelta non si pronunci a tale proposito per motivi procedurali o giurisdizionali. 3.   Ai fini del paragrafo 2: — le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’ dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; si considerano concluse nel momento in cui l’organo di conciliazione adotta la relazione del collegio e quella dell’organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell’ e dell’, paragrafo 14, della detta intesa; — le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell’, paragrafo 1, e si considerano concluse nel momento in cui il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» in conformità dell’. 4.   Nessuna disposizione del presente protocollo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente protocollo.
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