Art. 22

Riesame e modifica del protocollo

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati, il Consiglio di associazione può in ogni momento riesaminarne l’applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca. 2.   A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei. 3.   Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo e i suoi allegati. Le parti applicano tale decisione dopo il completamento delle loro procedure interne.
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