Art. 18

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso. 2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» rende pubblico integralmente il lodo del collegio arbitrale, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali. CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI
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Lodi e decisioni del collegio arbitrale (Art. 18 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo