Art. 13
Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi
In vigore dal 10 nov 2009
1. La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni di cui all’, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all’, la sospensione degli obblighi è revocata.
SEZIONE III
Disposizioni comuni
Storico versioni
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