Art. 10

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata. 2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilirne la durata. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.
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Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione (Art. 10 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo