Art. 7

Relazione interinale del collegio arbitrale

In vigore dal 10 nov 2009
Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro centoventi giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.
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Relazione interinale del collegio arbitrale (Art. 7 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo