Art. 3
Consultazioni
In vigore dal 10 nov 2009
1. Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni di cui all’ avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.
2. Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.
5. Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che si sia pervenuto a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’.
Storico versioni
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