Art. 6

Costituzione del collegio arbitrale

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri. 2.   Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’ scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o due membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura. 4.   Il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente selezionano gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 3. 5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono designati i tre arbitri. 6.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:91(1):oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo