Art. 11

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 10 nov 2009
1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2.   Qualora le parti non concordino sull’esistenza di una misura notificata a norma del paragrafo 1 o sulla sua compatibilità con le disposizioni di cui all’, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.
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Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale (Art. 11 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo