Art. 14

Soluzione concordata

In vigore dal 10 nov 2009
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.
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Soluzione concordata (Art. 14 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo