Art. 17
Norme di interpretazione
In vigore dal 10 nov 2009
I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni di cui all’ secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, in particolare quelle della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi enunciati nelle disposizioni di cui all’.
Storico versioni
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