Art. 16

Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 10 nov 2009
Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili ai fini della procedura. In particolare, se lo ritiene necessario, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate e stabilite presso le parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali memorie si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.
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Informazioni e consulenza tecnica (Art. 16 Decisione (UE) 2010/91) — Testo vigente | Portale Normativo