Art. 12
Misure temporanee in caso di mancata esecuzione
In vigore dal 10 nov 2009
1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo di cui , in cui il collegio arbitrale ha stabilito l’incompatibilità con le disposizioni di cui all’, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’ in misura equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione. Nel prendere tali misure la parte attrice tiene conto del loro impatto sullo sviluppo e sull’economia della parte convenuta. La parte attrice può applicare la sospensione dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
4. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’ non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all’, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Storico versioni
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