Art. 2
Applicazione del protocollo
In vigore dal 10 nov 2009
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo di associazione»), salvo espressa indicazione contraria (1). L’articolo 86 dell’accordo di associazione si applica alle controversie relative all’applicazione e all’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.
2. Le procedure del presente protocollo si applicano qualora, sessanta giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 86 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non sia riuscito a risolvere la controversia.
3. Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.
CAPO II
CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:91(1):oj#art-2-3