Art. 25

Compiti dell’autorità responsabile

In vigore dal 25 giu 2007
Compiti dell’autorità responsabile 1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Essa in particolare è tenuta a: a) consultare i partner a norma dell'; b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli ; c) istituire un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al fine di attuare le azioni attinenti al FSE e al Fondo europeo per i rifugiati; d) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato; e) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 5; f) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali; g) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti; h) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; i) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione; j) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali; k) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all' siano svolte entro i termini previsti dall', paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro; l) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell’; m) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo; n) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione; o) preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso; p) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate; q) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri; r) accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all', paragrafo 6. 2.   Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'.
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Compiti dell’autorità responsabile (Art. 25 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo