Art. 13
Struttura del finanziamento
In vigore dal 25 giu 2007
Struttura del finanziamento
1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.
2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili a finanziamenti da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.
4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’ attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.
Detto contributo può arrivare al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'.
Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.
5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:
a)
la situazione e le necessità nello Stato membro;
b)
il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;
c)
l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;
d)
la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.
6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:435:oj#art-13