Art. 16

Adozione di orientamenti strategici

In vigore dal 25 giu 2007
Adozione di orientamenti strategici 1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di immigrazione e in altri settori connessi all'integrazione di cittadini di paesi terzi, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato. 2.   Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni. 3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007. 4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Adozione di orientamenti strategici (Art. 16 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo