Art. 17

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

In vigore dal 25 giu 2007
Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali 1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi: a) una descrizione della situazione attuale in detto Stato membro per quanto riguarda l’attuazione delle strategie nazionali in materia di integrazione, alla luce dei principi fondamentali comuni e, se del caso, lo sviluppo e l’attuazione di programmi nazionali di ammissione ed accoglienza; b) un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l’integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale; c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità; d) un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari; e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità; f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'; g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati; h) una descrizione delle misure adottate per assicurare che le azioni siano complementari a quelle finanziate nel quadro del FSE: i) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale. 2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione. 3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina: a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’; b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta; c) la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione; d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione. 4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale. 5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali (Art. 17 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo