Art. 19
Programmi annuali
In vigore dal 25 giu 2007
Programmi annuali
1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.
2. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'.
3. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:
a)
le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;
b)
una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;
c)
la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all’ per l'attuazione del programma annuale.
4. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.
Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale proposto.
La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.
Storico versioni
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