Art. 15

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

In vigore dal 25 giu 2007
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri 1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo. 2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare: a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a detto Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR, per il periodo 2007-2010; e b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso a detto Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR, per il periodo 2011-2013.
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