Art. 18

Revisione dei programmi pluriennali

In vigore dal 25 giu 2007
Revisione dei programmi pluriennali 1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione. 2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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