Art. 10

Partenariato

In vigore dal 25 giu 2007
Partenariato 1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a giudizio dello Stato membro interessato, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso. Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative comprese le organizzazioni di migranti o le parti sociali. Tale partenariato comprende almeno le autorità responsabili dell'attuazione designate dagli Stati membri al fine della gestione degli interventi del Fondo sociale europeo e l'autorità responsabile del Fondo europeo per i rifugiati. 2.   Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.
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Partenariato (Art. 10 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo