Art. 31

Competenze della Commissione

In vigore dal 25 giu 2007
Competenze della Commissione 1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all', che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 22 a 28 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione. 2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato. 3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione. 4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo. 5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti. 6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità del finanziamento concesso a norma della presente decisione.
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Competenze della Commissione (Art. 31 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo