Art. 29

Competenze degli Stati membri

In vigore dal 25 giu 2007
Competenze degli Stati membri 1.   Spetta agli Stati membri assicurare la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 22 a 28, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari. 3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Ove risulti impossibile recuperare un importo indebitamente versato al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l’importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile. 4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi. 5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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