Art. 30

Sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 25 giu 2007
Sistemi di gestione e di controllo 1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 22 a 28. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione. 2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità. 3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo 2007-2013 di cui all', paragrafo 3.
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Sistemi di gestione e di controllo (Art. 30 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo