Art. 48

Obblighi di informazione

In vigore dal 25 giu 2007
Obblighi di informazione 1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti. A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione: a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo; b) entro il 30 giugno 2012 per il periodo 2007-2010 e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 30 giugno 2009, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all' per la ripartizione annuale delle risorse fra Stati membri e il relativo riesame, corredati di proposte di modifica ove ritenuto necessario; b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredata di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo; c) entro il 31 dicembre 2012 per il periodo 2007-2010 e il 31 dicembre 2015 per il periodo 2011-2013, una relazione di valutazione ex post.
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Obblighi di informazione (Art. 48 Decisione (UE) 2007/435) — Testo vigente | Portale Normativo