Art. 48 · Obblighi di informazione

Art. 48

Obblighi di informazione

In vigore dal 25 giu 2007
Obblighi di informazione 1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti. A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione: a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo; b) entro il 30 giugno 2012 per il periodo 2007-2010 e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 30 giugno 2009, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all' per la ripartizione annuale delle risorse fra Stati membri e il relativo riesame, corredati di proposte di modifica ove ritenuto necessario; b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredata di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo; c) entro il 31 dicembre 2012 per il periodo 2007-2010 e il 31 dicembre 2015 per il periodo 2011-2013, una relazione di valutazione ex post.
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