Art. 25
Compiti dell’autorità responsabile
In vigore dal 25 giu 2007
Compiti dell’autorità responsabile
1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
Essa in particolare è tenuta a:
a)
consultare i partner a norma dell';
b)
presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli ;
c)
istituire un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al fine di attuare le azioni attinenti al FSE e al Fondo europeo per i rifugiati;
d)
organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;
e)
organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 5;
f)
percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;
g)
garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;
h)
monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;
i)
assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;
j)
provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;
k)
assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all' siano svolte entro i termini previsti dall', paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;
l)
stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell’;
m)
assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;
n)
provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;
o)
preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;
p)
svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;
q)
cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;
r)
accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all', paragrafo 6.
2. Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'.
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